Art. 6.
(Assegnazione dei contributi).

      1. I contributi di cui all'articolo 2 e all'articolo 3 sono concessi, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, entro il

 

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limite di spesa annuale complessivo pari, rispettivamente, a 5 milioni di euro e a 2 milioni di euro.
      2. Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 2 e all'articolo 3 i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti presentano domanda al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali entro il 15 febbraio di ciascun anno. Nella domanda sono indicati, oltre al titolo di proprietà o ogni altro titolo di locazione, fitto, conduzione o altro, la consistenza catastale con indicazione delle particelle coltivate ad agrumeto, il numero degli alberi di agrumi per cui è richiesto il contributo e gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che sono stati effettuati o che si intendono effettuare, corredati da idonea documentazione tecnica.
      3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di predisposizione delle domande di cui al comma 2, la documentazione da allegare e le forme di presentazione.
      4. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali provvede ad erogare i contributi entro il 30 aprile di ciascun anno entro il limite delle risorse assegnate. L'erogazione è effettuata assicurando l'assegnazione del contributo a tutti gli aventi diritto per un importo determinato in base alle risorse disponibili e alle domande valide presentate entro il termine previsto.